


Sintesi del diritto delle armi (aggornato al 2 ottobre 2006)
Di tre specie sono al mondo gli ignoranti: il primo che
non sa,
il secondo che non vuol sapere, il terzo che pretende di sapere
(Giambattista Basile - Cunto de li cunti).
Queste poche pagine espongono in modo
assolutamente sintetico, ma preciso, il diritto delle armi italiano.
Ogni affermazione, se non ho fornito diversa indicazione, è basata
su precise norme di legge, secondo l'interpretazione corrente e la
prassi delle questure, ed è quindi incontestabile. Chi ritiene o
afferma che le disposizioni sono diverse, è in errore e deve essere
invitato ad informarsi meglio. Se insiste, rivolgetevi
tranquillamente ad un suo superiore, perché siete dalla parte della
ragione ed egli vi sta danneggiando.
Consiglio di portare sempre con sé una copia di questo libretto e di
farne omaggio a chi deve applicare la legge sulle armi.
Questo testo è protetto da copyright, ma può essere utilizzato da
chiunque per fini non commerciali e sono lieto che venga diffuso il
più possibile. Può essere allegato come omaggio a Riviste. Io l'ho
scritto proprio perché venga diffuso il più possibile tra gli
interessati.
Chi volesse sapere tutto sull'argomento, può consultare il mio
Codice delle Armi e degli esplosivi, Editrice La Tribuna, in cui vi
sono circa mille pagine di esposizione enciclopedica del diritto e
della tecnica delle armi, e altrettante pagine di leggi.
I vari tipi di armi
Con il termine armi la legge si riferisce a:
Armi bianche: spade, pugnali,
baionette, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli,
storditori elettrici, bombolette lacrimogene non approvate dal
ministero. Le bombolette contenenti olio di peperoncino sono
liberalizzate se di piccole dimensioni. Per la Cassazione sono armi
i coltelli a scatto; per le questure essi sono di libera vendita e
si trovano in ogni coltelleria; nel dubbio è meglio non acquistarli
oppure acquistarli con porto d'armi e denunziarli, senza mai
portarli.
Se anteriori al 1890 sono considerate armi antiche.[...]
Strumenti atti ad offendere: non
sono armi, ma strumenti (art. 4 L. 110/1975): i coltelli di
qualsiasi genere e dimensione (vedi sopra per quelli a scatto), gli
archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, accette, forbici,
punteruoli, attrezzi sportivi delle arti marziali ecc. Vale a dire
ogni strumento che può ferire, ma che è destinato ad altro scopo
come strumento sportivo o di lavoro.
Questi strumenti sono liberamente acquistabili e trasportabili;
possono essere portati solo per giustificato motivo, cioè per essere
usati per la loro destinazione primaria.
Non sono armi, secondo la prassi della maggioranza
delle questure e con piena logica, le spade, le katane, le sciabole,
le shuriken, non particolarmente affilate o appuntite, da
considerare o strumenti sportivi o da arredamento o da uso scenico,
o complemento di divisa. Esse quindi vengono liberamente importate e
vendute e non vanno denunziate.
Non sono né armi né strumenti, ma oggetti
qualsiasi, le armi a salve, i giocattoli a forma di arma, le
riproduzioni inerti di armi, le armi disattivate nelle parti
essenziali, i giocattoli softair; questi oggetti sono liberi del
tutto; se confondibili con armi vere, devono essere messi in
commercio con un tappo o cerchio rosso sulla bocca della canna, ma
l'acquirente può eliminarlo senza conseguenze, purché non usi
l'oggetto per commettere reati (minacce, rapina).[...]
Acquisto di armi
Ogni cittadino sano di mente e che non sia
pregiudicato o malfamato o obiettore di coscienza ha diritto di
acquistare armi. Chi è munito di una qualsiasi licenza di porto
d'armi ha già dimostrato all'autorità di essere sano di mente ed
onesto e quindi può acquistare armi e munizioni di ogni genere, nei
limiti consentiti. Chi ha licenza di porto di fucile può acquistare
armi corte, e viceversa.
Per le munizioni si veda apposita voce; i limiti per la detenzione
di armi sono:
- Armi sportive, 6 pezzi
- Armi da caccia, senza limite
- Armi comuni in genere, 3 pezzi
Si possono detenere più esemplari dello stesso modello di arma.
Chi non ha una licenza di porto d'armi deve invece richiedere
apposito nulla osta per ogni operazione di acquisto
di una o più armi. Va richiesto alla questura indicando i motivi
(caccia, difesa, sport) e il tipo di armi che intende acquistare; la
questura può richiedere un certificato di sanità mentale rilasciato
dal medico di famiglia o, a discrezione del questore, dalla ASL. Non
è richiesta la idoneità fisica all’uso delle armi. In alcune
questure si richiede, a chi non ha fatto il militare, il certificato
di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dal TSN; è richiesta
in contrasto con la legge (art. 8 L. 110/75). In alcune questure,
come suggerito dal Ministero, non richiedono il certificato se il
richiedente rinunzia a detenere le munizioni per l'arma. Soluzione
esatta perché neppure il collezionista deve produrlo, visto che non
può detenere le munizioni. Ovvio poi che sarebbe idiota chiedere il
certificato del TSN al maneggio di armi da fuoco, per l'acquisto di
un'arma bianca! Sono illegittime imposizioni circa le modalità di
custodia (arma smontata, arma in cassaforte) apposte nel nulla osta
perché modificano l'atto tipico previsto dalla legge.
Il nulla osta è gratuito e vale trenta giorni per tutto il
territorio italiano. Esso autorizza a trasportare le armi acquistate
al luogo di detenzione. Per recenti disposizioni del Min. Finanze è
stato però reintrodotto il bollo sulla domanda e sul nulla osta.
Gli obiettori possono ottenere nulla osta solo per acquisto di armi
ad aria compressa con più di 7,5 J o di repliche di armi ad
avancarica a più colpi non liberalizzate. Possono ottenere
licenze di trasporto per esse. Possono ovviamente usare le armi
liberalizzate e quindi ottenere il nulla osta per acquisto di
polvere nera. Essi hanno diritto di ottenere dal TSN certificato di
abilitazione al tiro per le armi loro consentite.
I cittadini comunitari non residenti in Italia devono esibire alla
questura il nulla osta del proprio paese.
Denunzia e custodia di armi
Chi è in possesso di armi o loro parti essenziali
deve denunziarle al più presto (due o tre giorni). La denunzia viene
fatta in duplice copia e in carta libera, indicando i dati
indicativi delle armi e luogo di loro custodia. La denunzia viene
presentata alla questura o commissariato del comune di custodia; se
mancano, ai Carabinieri. Essi timbrano l'originale per ricevuta e
trattengono la copia. Il funzionario non può rifiutarsi di timbrare
la denunzia, anche se sbagliata o incompleta, perché il cittadino ha
il diritto di avere la prova di aver fatto denunzia tempestiva; le
correzioni verranno fatte, se necessario, successivamente. La
denunzia può essere fatta anche per raccomandata con ricevuta di
ritorno o con mezzi telematici, in particolare con il fax (si veda
modulo di denunzia nel sito Polizia di Stato).
La denunzia deve contenere anche l'elenco delle armi già denunziate,
specialmente se ad altra autorità. Le munizioni possono essere
denunziate assieme alle armi o separatamente.
Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato va
denunziata se supera due o tre giorni; non va denunziato il prestito
fatto in viaggio, durante una partita di caccia o un turno di gare.
Le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi diversi dalla
residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione,
ufficio, negozio, cassetta di sicurezza in banca, seconda
abitazione). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si
trovano dia sufficienti garanzie di adeguata custodia. Anche in
questo caso il funzionario non può censurare in anticipo il luogo
scelto per la custodia e rifiutare la denunzia. Se successivamente
accerterà che in concreto le armi siano mal custodite, denunzierà
tale reato.
Nel luogo di denunzia le armi possono essere detenute cariche e
pronte all'uso, perché sono destinate anche alla difesa abitativa;
non devono essere conservate smontate o chiuse in cassaforte.
Importa solo che esse siano al sicuro da furti quando nessuno è in
casa e che non le usino bambini o minorati. È consentito lasciarle
alla portata di familiari ed altre persone ospitate, se capaci.
Una casa con finestre non accessibili e con robusta porta e
serrature è un luogo idoneo per impedire furti. In una casa di
campagna che rimane vuota per parecchi giorni è consigliabile una
cassaforte. L'obbligo di custodia non riguarda (o è molto attenuato)
le parti di armi; perciò l'arma privata di una parte essenziale
richiede minori cautele. Le armi non vanno lasciate all'aperto in
auto, incustodita.
Collezione di armi
Chi intende detenere più di 6 armi sportive o più
di 3 armi comuni non da caccia deve munirsi preventivamente di
licenza di collezione; questa ha essenzialmente lo scopo di
accertare che siano adottate misure di custodia adeguate al numero e
tipo delle armi. La licenza si richiede al questore (unendo due
bolli) ed è gratuita e permanente. Non è richiesta la capacità
tecnica né la idoneità fisica. Si può richiedere la licenza anche se
non si intendono detenere armi fuori collezione ed anche per una
sola arma. Nulla vieta che nella richiesta iniziale si indichi il
numero presumibile delle armi che si intendono collezionare in
futuro e indicare misure di custodia già adeguate al numero finale,
così rendendo automatico l'inserimento dei successivi acquisti.
Ottenuta la licenza si può procedere ai successivi acquisti
chiedendo ogni volta l'inserimento dell'arma o delle armi nella
licenza (due bolli). Alcune questure richiedono la domanda
preventiva, prima dell'acquisto; questa è necessaria solo se già si
è esaurito il numero di armi fuori collezione.
In collezione si può tenere un solo esemplare per ogni modello di
arma catalogata; due esemplari con la stessa denominazione e
calibro, se armi precedenti al 1979, non catalogate; altri esemplari
possono essere detenuti fra quelli fuori collezione.
Non possono essere detenute munizioni pertinenti alle armi in
collezione; il divieto cade se si hanno armi dello stesso calibro
fuori collezione.
Nessuna norma vieta l'uso delle armi in collezione e perciò esse
possono essere portate al poligono per tirare e possono essere date
in comodato, se sportive. Molti questori hanno frainteso la legge e
impongono nella licenza il divieto di uso; è prescrizione
illegittima, ma chi se la ritrova deve osservarla.
Chi trasferisce le armi in altro domicilio deve rinnovare
preventivamente la licenza.
La licenza di collezione di armi antiche rare ed artistiche è
gratuita e permanente; le misure di sicurezza possono essere
largamente attenuate; è vietato detenere le munizioni. Si può
detenere polvere da sparo. Il titolare può ampliare la collezione
senza denunziare le nuove armi se esse sono dello stesso genere per
cui stata rilasciata la licenza (ad es. una nuova pistola se già si
detenevano armi da fuoco; se si fossero detenute solo armi bianche,
la pistola andrebbe denunziata).
Le armi bianche moderne possono essere detenute in qualsiasi numero
senza licenza di collezione, ma vanno denunziate.
Porto di armi
Le armi possono uscire dal luogo in cui sono
custodite e sue adiacenze solo in mano di persona munita di licenza
di trasporto o di porto d'armi. Adiacenze di una abitazione sono i
luoghi esterni direttamente collegati ad essa e di uso esclusivo del
proprietario (aia, cortile, orto, giardino, atrio, garage, stalle,
ecc.) poiché ad essi è logico estendere le esigenze di difesa
abitativa.
Per ottenere una di queste licenze bisogna non aver commesso reati
gravi ed aver fatto il militare oppure avere il certificato di
idoneità al maneggio delle armi, dato dal TSN. Il certificato è
generico e non ha importanza se sia stato conseguito con armi lunghe
o corte. Inoltre occorre produrre il certificato di idoneità
psicofisica rilasciato dalla ASL o da medico militare o della
polizia.
Alcune persone, salvo gli obiettori, possono portare armi senza
licenza: prefetti, ufficiali di PS, magistrati ordinari, giudici di
pace, magistrati onorari ed amministrativi, dirigenti di carceri.
Altri, appartenenti a corpi militari o dipendenti da enti pubblici,
portano le armi senza licenza durante il servizio e secondo i propri
regolamenti. Gli ufficiali delle FF.AA. in servizio permanente
attivo hanno diritto alla licenza di porto d'armi gratuita (alcuni
uffici contestano la gratuità).
Le licenze di porto d'arma sono:
• Licenza di porto di arma corta per difesa personale;
non esiste più da tempo la distinzione tra pistola e rivoltella.
Viene rilasciata dal prefetto a chi ha dimostrato bisogno di
difendersi (frequente trasporto di danaro, pericolo di sequestro,
possesso di preziosi, professione a rischio, raccomandati, politici,
ecc.). Deve essere rinnovata ogni anno (€ 115), ma il libretto con
la foto viene rilasciato con la validità di cinque anni; ogni anno
va inserito il foglietto intercalare che avrà valore per un anno
dalla data del rilascio. Se non si è pagata la tassa il libretto non
vale nulla e non abilita all'acquisto di armi e al loro trasporto.
Autorizza al porto di armi corte, anche di modello sportivo (tesi
contestata da alcuni), in ogni tempo e luogo salvo che in riunioni
pubbliche (comizi, partite di calcio, discoteche affollate) e su
aeromobili; su treni e mezzi di trasporto pubblico terrestre statali
o regionali e su traghetti delle ferrovie devono essere scariche e
smontate (per le pistole basta togliere il caricatore).
Autorizza a sparare con arma corta, per sport o per difesa, ovunque
al di fuori di luoghi abitati; nell'abitato si può sparare per
diletto, ma solo in luoghi chiusi ove sia esclusa la fuoriuscita di
proiettili.
La licenza rilasciata alla guardie giurate è una normale licenza di
porto d'armi a tariffa scontata, non soggetta a limitazioni
temporali (non possono però andare in riunioni pubbliche, ecc., se
non in specifico servizio).
La legge prevede una licenza per il bastone animato,
ormai obsoleta.
Competente al rilascio è il prefetto della provincia in cui si ha la
residenza o il domicilio.[...]
