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Sintesi del diritto delle armi (aggornato al 2 ottobre 2006)

Di tre specie sono al mondo gli ignoranti: il primo che non sa,
il secondo che non vuol sapere, il terzo che pretende di sapere
(Giambattista Basile - Cunto de li cunti).

PRESENTAZIONE

Queste poche pagine espongono in modo assolutamente sintetico, ma preciso, il diritto delle armi italiano. Ogni affermazione, se non ho fornito diversa indicazione, è basata su precise norme di legge, secondo l'interpretazione corrente e la prassi delle questure, ed è quindi incontestabile. Chi ritiene o afferma che le disposizioni sono diverse, è in errore e deve essere invitato ad informarsi meglio. Se insiste, rivolgetevi tranquillamente ad un suo superiore, perché siete dalla parte della ragione ed egli vi sta danneggiando.
Consiglio di portare sempre con sé una copia di questo libretto e di farne omaggio a chi deve applicare la legge sulle armi.
Questo testo è protetto da copyright, ma può essere utilizzato da chiunque per fini non commerciali e sono lieto che venga diffuso il più possibile. Può essere allegato come omaggio a Riviste. Io l'ho scritto proprio perché venga diffuso il più possibile tra gli interessati.
Chi volesse sapere tutto sull'argomento, può consultare il mio Codice delle Armi e degli esplosivi, Editrice La Tribuna, in cui vi sono circa mille pagine di esposizione enciclopedica del diritto e della tecnica delle armi, e altrettante pagine di leggi.

I vari tipi di armi

Con il termine armi la legge si riferisce a:

Armi bianche: spade, pugnali, baionette, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici, bombolette lacrimogene non approvate dal ministero. Le bombolette contenenti olio di peperoncino sono liberalizzate se di piccole dimensioni. Per la Cassazione sono armi i coltelli a scatto; per le questure essi sono di libera vendita e si trovano in ogni coltelleria; nel dubbio è meglio non acquistarli oppure acquistarli con porto d'armi e denunziarli, senza mai portarli.
Se anteriori al 1890 sono considerate armi antiche.[...]

Strumenti atti ad offendere: non sono armi, ma strumenti (art. 4 L. 110/1975): i coltelli di qualsiasi genere e dimensione (vedi sopra per quelli a scatto), gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, accette, forbici, punteruoli, attrezzi sportivi delle arti marziali ecc. Vale a dire ogni strumento che può ferire, ma che è destinato ad altro scopo come strumento sportivo o di lavoro.
Questi strumenti sono liberamente acquistabili e trasportabili; possono essere portati solo per giustificato motivo, cioè per essere usati per la loro destinazione primaria.
Non sono armi, secondo la prassi della maggioranza delle questure e con piena logica, le spade, le katane, le sciabole, le shuriken, non particolarmente affilate o appuntite, da considerare o strumenti sportivi o da arredamento o da uso scenico, o complemento di divisa. Esse quindi vengono liberamente importate e vendute e non vanno denunziate.
Non sono né armi né strumenti, ma oggetti qualsiasi, le armi a salve, i giocattoli a forma di arma, le riproduzioni inerti di armi, le armi disattivate nelle parti essenziali, i giocattoli softair; questi oggetti sono liberi del tutto; se confondibili con armi vere, devono essere messi in commercio con un tappo o cerchio rosso sulla bocca della canna, ma l'acquirente può eliminarlo senza conseguenze, purché non usi l'oggetto per commettere reati (minacce, rapina).[...]

Acquisto di armi

Ogni cittadino sano di mente e che non sia pregiudicato o malfamato o obiettore di coscienza ha diritto di acquistare armi. Chi è munito di una qualsiasi licenza di porto d'armi ha già dimostrato all'autorità di essere sano di mente ed onesto e quindi può acquistare armi e munizioni di ogni genere, nei limiti consentiti. Chi ha licenza di porto di fucile può acquistare armi corte, e viceversa.
Per le munizioni si veda apposita voce; i limiti per la detenzione di armi sono:
    - Armi sportive, 6 pezzi
    - Armi da caccia, senza limite
    - Armi comuni in genere, 3 pezzi
Si possono detenere più esemplari dello stesso modello di arma.
Chi non ha una licenza di porto d'armi deve invece richiedere apposito nulla osta per ogni operazione di acquisto di una o più armi. Va richiesto alla questura indicando i motivi (caccia, difesa, sport) e il tipo di armi che intende acquistare; la questura può richiedere un certificato di sanità mentale rilasciato dal medico di famiglia o, a discrezione del questore, dalla ASL. Non è richiesta la idoneità fisica all’uso delle armi. In alcune questure si richiede, a chi non ha fatto il militare, il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dal TSN; è richiesta in contrasto con la legge (art. 8 L. 110/75). In alcune questure, come suggerito dal Ministero, non richiedono il certificato se il richiedente rinunzia a detenere le munizioni per l'arma. Soluzione esatta perché neppure il collezionista deve produrlo, visto che non può detenere le munizioni. Ovvio poi che sarebbe idiota chiedere il certificato del TSN al maneggio di armi da fuoco, per l'acquisto di un'arma bianca! Sono illegittime imposizioni circa le modalità di custodia (arma smontata, arma in cassaforte) apposte nel nulla osta perché modificano l'atto tipico previsto dalla legge.
Il nulla osta è gratuito e vale trenta giorni per tutto il territorio italiano. Esso autorizza a trasportare le armi acquistate al luogo di detenzione. Per recenti disposizioni del Min. Finanze è stato però reintrodotto il bollo sulla domanda e sul nulla osta.
Gli obiettori possono ottenere nulla osta solo per acquisto di armi ad aria compressa con più di 7,5 J o di repliche di armi ad avancarica a più colpi non liberalizzate.  Possono ottenere licenze di trasporto per esse. Possono ovviamente usare le armi liberalizzate e quindi ottenere il nulla osta per acquisto di polvere nera. Essi hanno diritto di ottenere dal TSN certificato di abilitazione al tiro per le armi loro consentite.
I cittadini comunitari non residenti in Italia devono esibire alla questura il nulla osta del proprio paese.

Denunzia e custodia di armi

Chi è in possesso di armi o loro parti essenziali deve denunziarle al più presto (due o tre giorni). La denunzia viene fatta in duplice copia e in carta libera, indicando i dati indicativi delle armi e luogo di loro custodia. La denunzia viene presentata alla questura o commissariato del comune di custodia; se mancano, ai Carabinieri. Essi timbrano l'originale per ricevuta e trattengono la copia. Il funzionario non può rifiutarsi di timbrare la denunzia, anche se sbagliata o incompleta, perché il cittadino ha il diritto di avere la prova di aver fatto denunzia tempestiva; le correzioni verranno fatte, se necessario, successivamente. La denunzia può essere fatta anche per raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzi telematici, in particolare con il fax (si veda modulo di denunzia nel sito Polizia di Stato).
La denunzia deve contenere anche l'elenco delle armi già denunziate, specialmente se ad altra autorità. Le munizioni possono essere denunziate assieme alle armi o separatamente.
Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato va denunziata se supera due o tre giorni; non va denunziato il prestito fatto in viaggio, durante una partita di caccia o un turno di gare.
Le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio, cassetta di sicurezza in banca, seconda abitazione). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficienti garanzie di adeguata custodia. Anche in questo caso il funzionario non può censurare in anticipo il luogo scelto per la custodia e rifiutare la denunzia. Se successivamente accerterà che in concreto le armi siano mal custodite, denunzierà tale reato.
Nel luogo di denunzia le armi possono essere detenute cariche e pronte all'uso, perché sono destinate anche alla difesa abitativa; non devono essere conservate smontate o chiuse in cassaforte. Importa solo che esse siano al sicuro da furti quando nessuno è in casa e che non le usino bambini o minorati. È consentito lasciarle alla portata di familiari ed altre persone ospitate, se capaci.  Una casa con finestre non accessibili e con robusta porta e serrature è un luogo idoneo per impedire furti. In una casa di campagna che rimane vuota per parecchi giorni è consigliabile una cassaforte. L'obbligo di custodia non riguarda (o è molto attenuato) le parti di armi; perciò l'arma privata di una parte essenziale richiede minori cautele. Le armi non vanno lasciate all'aperto in auto, incustodita.

Collezione di armi

Chi intende detenere più di 6 armi sportive o più di 3 armi comuni non da caccia deve munirsi preventivamente di licenza di collezione; questa ha essenzialmente lo scopo di accertare che siano adottate misure di custodia adeguate al numero e tipo delle armi. La licenza si richiede al questore (unendo due bolli) ed è gratuita e permanente. Non è richiesta la capacità tecnica né la idoneità fisica. Si può richiedere la licenza anche se non si intendono detenere armi fuori collezione ed anche per una sola arma. Nulla vieta che nella richiesta iniziale si indichi il numero presumibile delle armi che si intendono collezionare in futuro e indicare misure di custodia già adeguate al numero finale, così rendendo automatico l'inserimento dei successivi acquisti.
Ottenuta la licenza si può procedere ai successivi acquisti chiedendo ogni volta l'inserimento dell'arma o delle armi nella licenza (due bolli). Alcune questure richiedono la domanda preventiva, prima dell'acquisto; questa è necessaria solo se già si è esaurito il numero di armi fuori collezione.
In collezione si può tenere un solo esemplare per ogni modello di arma catalogata; due esemplari con la stessa denominazione e calibro, se armi precedenti al 1979, non catalogate; altri esemplari possono essere detenuti fra quelli fuori collezione.
Non possono essere detenute munizioni pertinenti alle armi in collezione; il divieto cade se si hanno armi dello stesso calibro fuori collezione.
Nessuna norma vieta l'uso delle armi in collezione e perciò esse possono essere portate al poligono per tirare e possono essere date in comodato, se sportive. Molti questori hanno frainteso la legge e impongono nella licenza il divieto di uso; è prescrizione illegittima, ma chi se la ritrova deve osservarla.
Chi trasferisce le armi in altro domicilio deve rinnovare preventivamente  la licenza.
La licenza di collezione di armi antiche rare ed artistiche è gratuita e permanente; le misure di sicurezza possono essere largamente attenuate; è vietato detenere le munizioni. Si può detenere polvere da sparo. Il titolare può ampliare la collezione senza denunziare le nuove armi se esse sono dello stesso genere per cui stata rilasciata la licenza (ad es. una nuova pistola se già si detenevano armi da fuoco; se si fossero detenute solo armi bianche, la pistola andrebbe denunziata).
Le armi bianche moderne possono essere detenute in qualsiasi numero senza licenza di collezione, ma vanno denunziate.

Porto di armi

Le armi possono uscire dal luogo in cui sono custodite e sue adiacenze solo in mano di persona munita di licenza di trasporto o di porto d'armi. Adiacenze di una abitazione sono i luoghi esterni direttamente collegati ad essa e di uso esclusivo del proprietario (aia, cortile, orto, giardino, atrio, garage, stalle, ecc.) poiché ad essi  è logico estendere le esigenze di difesa abitativa.
Per ottenere una di queste licenze bisogna non aver commesso reati gravi ed aver fatto il militare oppure avere il certificato di idoneità al maneggio delle armi, dato dal TSN. Il certificato è generico e non ha importanza se sia stato conseguito con armi lunghe o corte. Inoltre occorre produrre il certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla ASL o da medico militare o della polizia.
Alcune persone, salvo gli obiettori, possono portare armi senza licenza: prefetti, ufficiali di PS, magistrati ordinari, giudici di pace, magistrati onorari ed amministrativi, dirigenti di carceri. Altri, appartenenti a corpi militari o dipendenti da enti pubblici, portano le armi senza licenza durante il servizio e secondo i propri regolamenti. Gli ufficiali delle FF.AA. in servizio permanente attivo hanno diritto alla licenza di porto d'armi gratuita (alcuni uffici contestano la gratuità).
Le licenze di porto d'arma sono:
• Licenza di porto di arma corta per difesa personale; non esiste più da tempo la distinzione tra pistola e rivoltella. Viene rilasciata dal prefetto a chi ha dimostrato bisogno di difendersi (frequente trasporto di danaro, pericolo di sequestro, possesso di preziosi, professione a rischio, raccomandati, politici, ecc.). Deve essere rinnovata ogni anno (€ 115), ma il libretto con la foto viene rilasciato con la validità di cinque anni; ogni anno va inserito il foglietto intercalare che avrà valore per un anno dalla data del rilascio. Se non si è pagata la tassa il libretto non vale nulla e non abilita all'acquisto di armi e al loro trasporto.
Autorizza al porto di armi corte, anche di modello sportivo (tesi contestata da alcuni), in ogni tempo e luogo salvo che in riunioni pubbliche (comizi, partite di calcio, discoteche affollate) e su aeromobili; su treni e mezzi di trasporto pubblico terrestre statali o regionali e su traghetti delle ferrovie devono essere scariche e smontate (per le pistole basta togliere il caricatore).
Autorizza a sparare con arma corta, per sport o per difesa, ovunque al di fuori di luoghi abitati; nell'abitato si può sparare per diletto, ma solo in luoghi chiusi ove sia esclusa la fuoriuscita di proiettili.
La licenza rilasciata alla guardie giurate è una normale licenza di porto d'armi a tariffa scontata, non soggetta a limitazioni temporali (non possono però andare in riunioni pubbliche, ecc., se non in specifico servizio).
La legge prevede una licenza per il bastone animato, ormai obsoleta.
Competente al rilascio è il prefetto della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio.[...]

 Tratto da: enciclopedia delle armi del Dott. Mori, dietro gentile concessione del medesimo affinché questi scritti possano risolvere tutti i dubbi

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